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Firme elettroniche e sigillo elettronico qualificato, facciamo chiarezza

Firme elettroniche e sigillo elettronico qualificato, facciamo chiarezza

Un recente documento rilasciato dall’ AgID fa chiarezza sia sulle diverse tipologie di firme elettroniche e sui loro effetti giuridici sia sul sigillo elettronico, non riconosciuto da nostro ordinamento ma introdotto dal Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo in materia d'identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno n.910/2014 (eIDAS).
La normativa vigente disciplina cinque diverse tipologie di firme elettroniche:

  • Firma elettronica semplice - dati in forma elettronica inseriti o collegati ad altri dati elettronici e utilizzati come sistema d'identificazione informatica
  • Firma elettronica avanzata (FEA) - dati in forma elettronica connessi a un documento informatico che permettono l’identificazione del firmatario e ne assicurano il collegamento univoco al firmatario medesimo, creati con mezzi sui quali il firmatario può esercitare un controllo esclusivo
  • Firma elettronica qualificata (FEQ) - firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato
  • Firma digitale - firma elettronica basata su un certificato qualificato e su un sistema costituito da due chiavi: una chiave crittografata privata che consente al titolare della firma elettronica di apporre la firma e una pubblica che consente a un soggetto terzo di verificare la provenienza e l'integrità di uno o più documenti informatici. Poiché la firma digitale rappresenta la sola possibile attuazione di firma elettronica qualificata le due espressioni vengono considerate equivalenti
  • Firma digitale ex art. 20 - firma elettronica apposta su un documento informatico previa identificazione del suo autore mediante un processo conforme a quanto stabilito dall’ AgID, in modo da assicurare l’integrità e l’immodificabilità del documento e la sua riconducibilità all’autore (es. firma con SPID)

I loro effetti giuridici dipendono da tre requisiti:

  • Forma scritta
  • Efficacia giuridica
  • Onere della prova

Diversi sono gli effetti a seconda del tipo di firma utilizzata:

  • Firma elettronica semplice - i requisiti sono facoltativamente valutabili in giudizio in base alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità
  • Firma elettronica avanzata - soddisfa il requisito della forma scritta secondo quanto previsto dall’articolo 2702 del Codice civile. Il soggetto titolare della firma elettronica avanzata ha facoltà di disconoscerla; in tale caso l’onere della prova è a carico di colui che vuole avvalersi degli effetti giuridici di tale firma
  • Firma elettronica qualificata - soddisfa il requisito della forma scritta secondo quanto previsto dall’articolo 2702 del Codice civile e il suo utilizzo si presume riconducibile al titolare della firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria dichiarando di non aver mai richiesto la firma digitale al certificatore accreditato o dimostrandone il furto o la temporanea sottrazione del dispositivo e dei relativi codici

Tabella riassuntiva

Tipo di firma Definizione Effetto giuridico Esempio
Firma Elettronica Insieme dei dati in forma elettronica inseriti o collegati ad altri dati elettronici e utilizzati come sistema d'identificazione informatica  Valutabile dal giudice caso per caso PIN, firma biometrica, UserID e Password
Firma Elettronica Avanzata Insieme dei dati in forma elettronica connessi a un documento informatico che permettono l’identificazione del firmatario e ne assicurano il collegamento univoco al firmatario medesimo, creati con mezzi sui quali il firmatario può esercitare un controllo esclusivo Soddisfa il requisito della forma scritta secondo quanto previsto dall’articolo 2702 del Codice civile. Integra la forma scritta ad substantiam tranne che per i contratti immobiliari Firma Grafometrica su tablet, PEC verso la PA
Firma Elettronica Qualificata Firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato realizzata mediante dispositivo sicuro Soddisfa il requisito della forma scritta secondo quanto previsto dall’articolo 2702 del Codice civile. Integra la forma scritta ad substantiam Token USB, Smart-Card
Firma Elettronica Digitale Firma elettronica basata su un certificato qualificato e su un sistema costituito da due chiavi: una chiave crittografata privata che consente al titolare della firma elettronica di rendere apporre la firma e una pubblica che consente a un soggetto terzo di verificare la provenienza e l'integrità di uno o più documenti informatici Soddisfa il requisito della forma scritta secondo quanto previsto dall’articolo 2702 del Codice civile. Integra la forma scritta ad substantiam Token USB, Smart-Card, MicroSD, Firma remota

Il Sigillo Elettronico Qualificato

Come detto, il sigillo elettronico qualificato è stato introdotto nel nostro ordinamento con l’emanazione del Regolamento eIDAS. In sostanza equivale alla firma elettronica qualificata con la differenza che mentre la prima si riferisce a una persona fisica, il sigillo elettronico qualificato afferisce a una persona giuridica. La principale differenza è che nel caso della firma elettronica qualificata possiamo individuare con certezza un soggetto tramite nome, cognome, codice fiscale, ecc. nel caso del sigillo elettronico possiamo risalire a una persona giuridica tramite denominazione sociale, partita iva, ecc. ma non al soggetto che materialmente ha usato le credenziali per generare il sigillo.

Poiché non è nota a priori la persona fisica che appone il sigillo il regolamento prevede che i prestatori di servizi fiduciari che rilasciano certificati qualificati di sigillo elettronico devono attuare le misure necessarie a identificare la persona fisica che c’è “dietro” la persona giuridica.

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